Accesso Civico
L’esercizio del diritto di accesso si concretizza attraverso due differenti tipologie di richiesta, in relazione al diverso interesse che si intende dimostrare e tutelare:
- Accesso civico a dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria – ACCESSO CIVICO SEMPLICE
- Accesso civico a dati e documenti ulteriori – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
- L’ACCESSO CIVICO SEMPLICE è un istituto introdotto dal D.Lgs. 33/2013 ed è regolato dal primo comma dell’art. 5. E’ correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. E’ pertanto il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Può essere esercitato da chiunque, senza obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi specifici.
- L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO è un istituto introdotto dal D.Lgs. 97/2016 ed è regolato dal secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013.
È’ il diritto esercitabile relativamente ai dati ed ai documenti detenuti dalla pubblica amm.ne, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. I casi di esclusione e limiti sono disciplinati dall’art. 5-bis.
Può essere esercitato da chiunque senza obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi specifici e l’istanza deve consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione del quale si chiede accesso.
- RICHIESTA DI RIESAME si può richiedere nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentarla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Può, altresì, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010 ovvero al difensore civico competente.

